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La normativa sui cappotti termici: cosa dice la legge italiana

Per migliorare l’efficienza energetica di un edificio, il cappotto termico rappresenta una delle azioni più importanti.

Questo sistema riduce le dispersioni di calore, abbassa i costi, rende gli ambienti più confortevoli e aumenta il valore dell’edificio.

Quando parliamo di cappotto termico condominiale, non possiamo non fare riferimento alla normativa che lo regola. 

La normativa sui cappotti termici: cosa dice la legge italiana

Quadro normativo generale

La normativa italiana sui cappotti termici si basa su un sistema articolato di leggi e decreti che regolamentano sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi.

Normative tecniche principali

Il “Decreto Energia” del 19 agosto 2005, n. 192, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalitĂ  per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, inclusi gli obblighi di isolamento termico.

Norme tecniche UNI

La UNI/TR 11715:2018 è la norma di riferimento per la progettazione e posa dei sistemi a cappotto. Stabilisce le buone pratiche e ne detta le tempistiche. 

La UNI 11716 è la norma complementare che definisce ulteriori aspetti tecnici per l’installazione corretta dei cappotti termici. Questa norma assicura che  l’intervento venga eseguito da personale formato e certificato.

La normativa sui cappotti termici: cosa dice la legge italiana

Obblighi e quando è necessario il cappotto termico

Per un condominio o un proprietario, l’obbligo di installare un cappotto termico si presenta soprattutto quando si interviene in maniera significativa sulla facciata.

Secondo la normativa vigente, quindi, l’installazione del cappotto termico diventa obbligatoria in caso di ristrutturazione importante, in casi come:

  • Rifacimento delle facciate: quando si interviene su superfici esterne superiori al 10% dell’involucro edilizio.
  • Sostituzione dell’intonaco esterno: se l’intervento comporta la rimozione completa del rivestimento esistente.
  • Ristrutturazioni importanti: definite dal D.Lgs. 192/2005 come interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. 

Relazione Legge 10/91

Per tutti gli interventi di installazione dei cappotti termici è necessaria la relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91, per dimostrare che l’intervento rispetta le norme sul risparmio energetico.

Titoli edilizi necessari

La realizzazione di un cappotto termico richiede titoli edilizi quali:

  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per edifici esistenti.
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio AttivitĂ ) in casi piĂą complessi.
  • Permesso di costruire solo in situazioni particolari che modificano sostanzialmente l’aspetto dell’edificio. 

Deroghe alle distanze

Il D.Lgs. 73/2020 rende piĂą semplice installare un cappotto termico.

Lo spessore dell’isolante non viene più conteggiato quando si calcolano parametri quali: il volume dell’edificio, l’altezza massima, la distanza da altri edifici o dai confini. In più, la legge concede un margine di tolleranza del 2% sulle distanze minime obbligatorie.

Questo significa che aggiungere isolamento non crea problemi con le regole urbanistiche.

Autorizzazione paesaggistica

Quando un edificio si trova in una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico o storico-artistico, l’installazione di un cappotto termico non può essere eseguita liberamente.

In questi casi è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, in quanto l’intervento modifica l’aspetto esterno dell’immobile e può incidere sul decoro del contesto urbano o ambientale.

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