Per migliorare l’efficienza energetica di un edificio, il cappotto termico rappresenta una delle azioni più importanti.
Questo sistema riduce le dispersioni di calore, abbassa i costi, rende gli ambienti più confortevoli e aumenta il valore dell’edificio.
Quando parliamo di cappotto termico condominiale, non possiamo non fare riferimento alla normativa che lo regola.

Quadro normativo generale
La normativa italiana sui cappotti termici si basa su un sistema articolato di leggi e decreti che regolamentano sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi.
Normative tecniche principali
Il “Decreto Energia” del 19 agosto 2005, n. 192, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, inclusi gli obblighi di isolamento termico.
Norme tecniche UNI
La UNI/TR 11715:2018 è la norma di riferimento per la progettazione e posa dei sistemi a cappotto. Stabilisce le buone pratiche e ne detta le tempistiche.
La UNI 11716 è la norma complementare che definisce ulteriori aspetti tecnici per l’installazione corretta dei cappotti termici. Questa norma assicura che l’intervento venga eseguito da personale formato e certificato.

Obblighi e quando è necessario il cappotto termico
Per un condominio o un proprietario, l’obbligo di installare un cappotto termico si presenta soprattutto quando si interviene in maniera significativa sulla facciata.
Secondo la normativa vigente, quindi, l’installazione del cappotto termico diventa obbligatoria in caso di ristrutturazione importante, in casi come:
- Rifacimento delle facciate: quando si interviene su superfici esterne superiori al 10% dell’involucro edilizio.
- Sostituzione dell’intonaco esterno: se l’intervento comporta la rimozione completa del rivestimento esistente.
- Ristrutturazioni importanti: definite dal D.Lgs. 192/2005 come interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Relazione Legge 10/91
Per tutti gli interventi di installazione dei cappotti termici è necessaria la relazione tecnica prevista dalla Legge 10/91, per dimostrare che l’intervento rispetta le norme sul risparmio energetico.
Titoli edilizi necessari
La realizzazione di un cappotto termico richiede titoli edilizi quali:
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per edifici esistenti.
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in casi più complessi.
- Permesso di costruire solo in situazioni particolari che modificano sostanzialmente l’aspetto dell’edificio.
Deroghe alle distanze
Il D.Lgs. 73/2020 rende più semplice installare un cappotto termico.
Lo spessore dell’isolante non viene più conteggiato quando si calcolano parametri quali: il volume dell’edificio, l’altezza massima, la distanza da altri edifici o dai confini. In più, la legge concede un margine di tolleranza del 2% sulle distanze minime obbligatorie.
Questo significa che aggiungere isolamento non crea problemi con le regole urbanistiche.
Autorizzazione paesaggistica
Quando un edificio si trova in una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico o storico-artistico, l’installazione di un cappotto termico non può essere eseguita liberamente.
In questi casi è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, in quanto l’intervento modifica l’aspetto esterno dell’immobile e può incidere sul decoro del contesto urbano o ambientale.
Posso oppormi al rifacimento del cappotto termico?
La risposta è: generalmente no, se la decisione è stata presa regolarmente dall’assemblea di condominio.
Ma, attenzione: ci sono delle eccezioni.
In Italia, il cappotto termico è considerato un intervento di innovazione agevolata volto al risparmio energetico per cui prevale il principio della maggioranza in assemblea. Secondo la legge (Art. 1120 e 1136 del codice civile), le deliberazioni che riguardano il miglioramento dell’efficienza energetica richiedono:
- la maggioranza degli intervenuti in assemblea.
- che questi rappresentino almeno 500 millesimi (metà del valore dell’edificio).
Se queste soglie vengono raggiunte, la decisione è vincolante per tutti i condomini, anche per chi ha votato contro o era assente.
Quindi, quando puoi opporti?
Esistono casi specifici in cui puoi impugnare la delibera davanti a un giudice (entro 30 giorni):
- Pregiudizio alla stabilità o sicurezza: se i lavori mettono a rischio la struttura dell’edificio.
- Alterazione del decoro architettonico: se il cappotto rovina l’estetica di un palazzo storico o di particolare pregio.
- Innovazioni gravose o voluttuarie: se il costo è sproporzionato rispetto ai benefici e l’opera non è strettamente necessaria. Tuttavia, poiché il cappotto porta un risparmio energetico documentabile, è molto difficile farlo passare come “voluttuario”.
- Riduzione del godimento delle proprietà private: ad esempio, se lo spessore del cappotto restringe eccessivamente il tuo balcone o toglie luce alle finestre.